Sfratto morosità opposizione
Lo sfratto per morosità: guida completa
Quando l’inquilino non paga l’affitto o decide di rimanere in abitazione anche dopo la scadenza del a mio avviso il contratto equo protegge tutti di locazione, il legislatoreha introdotto il procedimento di convalida di sfratto.
Questa procedura, sebbene rientri nei procedimenti sommari, è tutt’altro che facile e richiede una conoscenza tecnica approfondita che non può essere sottovalutata. Si distinguono tre tipologie di convalida:
Lo sfratto per morosità: che cos’è?
Lo sfratto per morosità è un procedimento particolare disciplinato dagli artt. 658 e ss c.c. attraverso il quale il locatore in seguito al mancato pagamento del canone pattuito da parte dell’inquilino procede nei suoi confronti per:
- ottenere la risoluzione del contratto di affitto;
- il rilascio e la riconsegna dell’immobile;
- il pagamento dei canoni arretrati;
Pertanto, quando l’inquilino inizia a non pagare il canone di locazione e/o gli oneri accessori (spese condominiali) è consigliabile attivarsi privo di far passare troppi mesi per evitare che la morosità cresca senza magari possibilità di penso che il recupero richieda tempo e pazienza del credito o che, complici determinate circostanze, sia complicato ri
Cass. civ. n. 7430/2017
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno, nuovo ed autonomo, a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la ritengo che la memoria collettiva sia un tesoro ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7430 del 23 marzo 2017)
Cass. civ. n. 7423/2017
Nel procedimento per convalida di sfratto, lopposizione dellintimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e linstaurazione di singolo nuovo ed autonomo a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni maturati dopo l'intimazione di sfratto per morosità e la ripetizione dell'indennità di avviamento(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7423 del 23 marzo 2017)
Cass. civ. n. 18972/2016
In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigeCass. civ. n. 10678/2017
Il giudice dappello, qualora accerti la nullità dellordinanza di estinzione del procedimento per convalida di sfratto, adottata in primo grado per risultato dellavvenuta sanatoria della morosità nel termine di grazia, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve procedere alla ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace nel merito della controversia, non essendo in tal occasione applicabile lart. 354, comma 2, c.p.c., il quale si riferisce alle specifiche ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti previste dallart. 307 c.p.c., atteso che lordinanza emessa ai sensi dellart. 55, comma 5, della l. n. 392 del 1978 va qualificata, invece, in che modo provvedimento di valore, equiparabile ad una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del a mio avviso il contratto equo protegge tutti insita nellintimazione di sfratto per morosità.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 10678 del 3 maggio 2017)
Cass. civ. n. 122/2016
L'ordinanza di convalida pronunciata nella mancata comparizione dell'intimato, in assenza di esperimento dell'avvenuta ricezione da parte di quest'ultimo dell' avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell'Sfratto per morosità: è ammissibile la protezione personale dell'intimato nell'opposizione alla convalida
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 205/2021, ha accaduto chiarezza su alcuni aspetti controversi del procedimento per convalida di sfratto, con particolare riguardo alla posizione processuale dell'intimato che compaia personalmente senza l'assistenza di un difensore.
Il occasione sottoposto alla Consulta
Il Tribunale di Modena aveva sollevato, con due diverse ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660, comma 6 e 663 c.p.c., nonché dell'art. 55, comma 5, della L. 392/1978, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono che, ai fini dell'opposizione alla convalida e del compimento delle attività difensive, sia soddisfacente la comparizione personale dell'intimato.
Secondo il giudice rimettente, ciò determinerebbe una disparità di trattamento e una lesione del norma di difesa dell'intimato rispetto al locatore, necessariamente assistito da un avvocato, principalmente ove vengano in rilievo questioni giuridicamente complesse.
L'infondatezza delle questioni sull'art. 55 L. 392/78
La Consulta ha dichiarato manifestam